Subentrare nel contratto di locazione

Subentrare nel contratto di locazione

Se l’assegnatario di un alloggio destinato a servizio abitativo pubblico lascia il nucleo familiare o trasferisce la residenza per

  • nullità, separazione, scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile
  • decesso.

Nel contratto di locazione subentrano i componenti del nucleo familiare (Legge regionale 07/04/2010, n.10).

In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge.

In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine:

  1. conviventi more uxorio
  2. ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado
  3. affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

La domanda di subentro dovrà essere presentata secondo la modulistica approntata dall’ARCA anche attraverso la propria organizzazione sindacale degli inquilini.

Servizi

Per presentare la pratica accedi al servizio che ti interessa

Puoi trovare questa pagina in

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:28.27