Descrizione

L'alloggio ERP deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario e dai componenti del suo nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia.
È possibile però, previa autorizzazione dell'agenzia, l'ospitalità temporanea di persone esterne al nucleo familiare per un periodo inferiore all'anno, come previsto dalla Legge regionale 07/04/2014, n. 10, art. 13, comm. 4.
L'ospite, una volta ottenuto il nulla osta da parte dell'agenzia potrà richiedere al comune la variazione di residenza.
L'ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.
Approfondimenti
Il periodo di ospitalità è rinnovabile oltre l'anno se questa è legata ad esigenze di assistenza dell'assegnatario.