Avvalersi di un amministratore di sostegno

Avvalersi di un amministratore di sostegno

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1).

L'amministratore di sostegno è un istituto dell'ordinamento giuridico italiano, disciplinato dal codice civile, la cui funzione è quella di affiancare il soggetto privo in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire. Assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.

L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.

Il ricorso introduttivo per la nomina di un amministratore di sostegno deve essere presentata direttamente al Tribunale Ordinario. Può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario,ovvero dalla rete familiare,ove sia presente, o dal servizio sociale professionale, nei casi in cui sia assente, a fronte dell’impellente necessità di intervenire a tutela del soggetto. Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:28.27