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Assegnazione lotti P.I.P.– P.E.E.P

(Bando pubblico)
  • Servizio attivo
Procedimento di assegnazione lotti P.I.P.– P.E.E.P

A chi è rivolto

Art. 1 – Beneficiari
1. Ai fini della partecipazione al presente Bando, possono concorrere all’assegnazione dei lotti per attività produttive disponibili e dei lotti destinati a US, le P.M.I., costituite in forma singola o associata o cooperativa, i consorzi di imprese e le società consortili, le reti d’impresa nella forma giuridica di “rete soggetto”, gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica, secondo la normativa vigente.
2. Possono concorrere, per i lotti disponibili per attività produttive, ai sensi dell’art. 3, co. 4, del vigente Regolamento PIP, i soggetti esercenti le seguenti attività:
a) artigianale (Legge 443/85 ss.mm.ii.); b) manifatturiere e industriali; c) direzionali, di pubblici servizi e professionali; d) di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli configurabili nel settore dell’agroindustria, con esclusione dell’attività di mattatoio, di allevamenti e attività connesse e similari, di frantoi e molitura olive e ogni altra attività che, per carico urbanistico e impatto ambientale indotto, trovano localizzazione in aree appositamente destinate del PRG comunale; e) commerciali al dettaglio con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq, 1.500 (tipologia dimensionale delle medie strutture M1 e M2, così come disciplinate dall’art. 16 comma 5 della L.R. 24/2015 e ss.mm.ii. “Codice del Commercio”); f) interventi e attività costituenti opera di urbanizzazione e/o servizi a scala urbana, produzione di energia e 1 altri servizi tecnologici per le imprese e, comunque, tutte le attività richiamate all’art. 2 Titolo III delle N.T.E. del PIP.
3. Nelle aree destinate ad Urbanizzazioni Secondarie (di seguito indicate come U.S.) sono ammesse, ai sensi dell’art. 3, co. 6, del vigente Regolamento PIP, le seguenti attività realizzate al servizio alle imprese localizzate nel PIP:
a) ristoranti e mense; b) attività ricettive; c) sportelli bancari e servizi finanziari; d) scuole di formazione; e) attività sportive, ludiche, culturali; f) scuole per l’infanzia; g) mercati; h) uffici pubblici.
4. Sono escluse dalla partecipazione alla presente procedura:
a) tutte le attività classificate come pericolose e/o nocive dalla normativa vigente, definite insalubri;
b) quelle connesse con la lavorazione di pellami e quelle di cui alla parte I del D.M. Sanità del 05/09/1994 pubblicato nel supplemento della G.U. n. 156 del 10/12/1994, in particolare:
•Rifiuti solidi urbani; Rifiuti tossici e nocivi; Impianti e laboratori nucleari; Inceneritori; Industrie Chimiche.
c) attività soggette a rischio di incidente rilevante secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 175 del 17/05/1988;
d) attività di rilevante impatto ambientale ed ogni altra attività e/o opera ritenute dall’Amministrazione Comunale non compatibili con l’ambiente ed il sito insediativo.

Art. 2 – Requisiti di ammissione
1. I soggetti interessati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza:
a) essere iscritti presso gli appositi registri e/o albi presso la C.C.I.A.A. competente per territorio per l’esercizio dell’impresa (allegare visura camerale);
b) essere in regola con i pagamenti delle somme dovute a titolo di conguaglio relativi a precedenti assegnazioni di lotti PIP (allegato C);
c) di non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Andria (tributi locali, tasse, multe, etc.) (allegato C);
2. Gli interessati dovranno, altresì:
a) possedere i requisiti morali di cui all’art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
b) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
c) non aver riportato condanne penali che incidano sulla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 32 quater c.p.). Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1, co. 2, 640 bis, 644 del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrarre con la P.A.;
d) di non essere stati destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
e) di non essere a conoscenza di essere stati sottoposti a procedimenti penali.
3. In caso di avvio di una nuova impresa e/o di imprese costituende, i richiedenti l’assegnazione dovranno:
a) attestare il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nei relativi Albi presso la C.C.I.A.A.;
b) impegnarsi all’iscrizione non oltre il termine fissato per la stipula della convenzione definitiva di assegnazione del lotto.
4. Detti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda da ogni operatore economico, singolo o associato, da ogni socio in caso di società di persone, e mantenuti fino al termine della procedura in oggetto, culminante con la stipula della Convenzione definitiva, pena la decadenza di diritto dalla assegnazione.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di partecipazione hanno valore di autocertificazione sicché, a seguito delle successive verifiche da parte dell’Ufficio in ordine all’accertamento dei requisiti, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000.
6. Gli istanti, dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di essere perfettamente edotti e di accettare incondizionatamente le norme e gli obblighi derivanti dal presente Bando nonché le clausole della convenzione da stipularsi, sottoscrivendo obbligatoriamente la specifica sezione del modulo di domanda (allegato C).

Descrizione

Art. 3 – Oggetto dell’assegnazione
1. I lotti disponibili per attività produttive e i lotti destinati a US, oggetto di assegnazione con il presente
bando, sono individuati nella planimetria generale (allegato B).
2. L’assegnazione del lotto verrà effettuata esclusivamente in diritto di proprietà per i Lotti di Tipo 1, 2 e 3 ed
in diritto di superficie per i Lotti destinati a US (art. 2, co. 2, del vigente Regolamento).
3. Il prezzo di cessione, stabilito nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08/05/2023, è di
seguito specificato:
a) Lotti Tipo 1 – €/ mq. 49,30;
b) Lotti Tipo 2 – €/ mq. 78,81;
c) Lotti Tipo 3 – €/ mq. 56,01;
d) Lotti destinati a US – €/ mq. 47,62.

In Città di Andria …

Consulta il bando

Consulta la sezione del sito

Attualmente non è disponibile un bando attivo.

Come fare

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda
1. E’ ammessa una sola domanda di assegnazione da parte dello stesso soggetto, persona fisica o giuridica, sia in forma singola o associata, anche se presente solo nella compagine sociale.
2. I partecipanti potranno concorrere per un massimo di 1 (uno) lotto per attività produttive o di 1 (uno) lotto destinato a US (allegato B), corredata della documentazione di cui all’art. 5 del Bando, a partire dal 07/06/2024 ed entro e non oltre le ore 23,59 del 06/07/2024, mediante pec da inviare alla casella di posta certificata intestata al richiedente, all’indirizzo: pianificazionestrategica@cert.comune.andria.bt.it, indicando nell’oggetto: “Istanza di partecipazione al Bando per l’assegnazione di lotto per attività produttive nell’ambito del piano P.I.P. – Andria” ovvero “Istanza di partecipazione al Bando per l’assegnazione di aree destinate alle Urbanizzazioni Secondarie nell’ambito del piano P.I.P. – Andria”.
3. Tutti i documenti (istanza ed allegati) dovranno essere in formato PDF firmati digitalmente dal richiedente (rappresentante legale pro tempore della ditta e/o promotore dell’iniziativa imprenditoriale a ciò espressamente autorizzato) o, in alternativa, potranno essere allegati file PDF derivanti dalla scansione degli originali cartacei, riportanti firma autografa leggibile del richiedente, in ogni pagina e in allegato il documento di riconoscimento in corso di validità.
4. L’istanza di partecipazione al presente Bando dovrà essere compilata in ogni sua parte e redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione (allegato C).
5. Nella domanda la Ditta dovrà indicare la tipologia del lotto (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, US), che in ogni caso non vincola l’Amministrazione.
6. Solo nel caso dell’esercizio della prelazione (art. 6 del Regolamento P.I.P.), dovrà essere indicato il numero del lotto, il sub-comparto e la tipologia; i lotti di tipo diverso hanno la possibilità di essere uniti al lotto dell’attività già esistente, secondo il progetto di ampliamento.
7. Nell’istanza dovrà essere comunicato il domicilio digitale (pec) dell’interessato all’assegnazione. A tale domicilio saranno trasmesse tutte le comunicazioni e notifiche inerenti la procedura, con pieno effetto legale (ex artt. 45 e 48 Cad). Il malfunzionamento della casella pec ricevente, non imputabile quindi alla Amministrazione notificante, libera quest’ultima da ogni responsabilità.
8. Non saranno accettate domande inviate da indirizzo di posta elettronica non certificata.
9. Il bando dovrà essere pubblicato per 30 gg. consecutivi; le domande dovranno essere presentate secondo le modalità di cui sopra; l’istruttoria sull’ammissibilità delle istanze ricevute dovrà concludersi entro 60 gg. dalla data di presentazione delle stesse.

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Per il pagamento dei diritti di istruttoria e di segreteria si reinvia a quanto indicato dall’Allegato A della D.G.C. n. 223/2023, consultabile al seguente link: https://andria.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/3162119?p_auth=uQAnBkjf
Tale delibera è oggetto di aggiornamento annuale.

I diritti si acquistano presso l'ufficio economato Ubicato in P.za Umberto I o attraverso il Portale telematico pagoPA MYPAY al link https://pagamenti.regione.puglia.it/fe-cittadino/spontaneo

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 60 giorni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Urbanizzazione
Categorie:
  • Catasto e urbanistica
Ultimo aggiornamento: 09/01/2025 15:33.47

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