A chi è rivolto
Art. 1 – Beneficiari
1. Ai fini della partecipazione al presente Bando, possono concorrere all’assegnazione dei lotti per attività produttive disponibili e dei lotti destinati a US, le P.M.I., costituite in forma singola o associata o cooperativa, i consorzi di imprese e le società consortili, le reti d’impresa nella forma giuridica di “rete soggetto”, gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica, secondo la normativa vigente.
2. Possono concorrere, per i lotti disponibili per attività produttive, ai sensi dell’art. 3, co. 4, del vigente Regolamento PIP, i soggetti esercenti le seguenti attività:
a) artigianale (Legge 443/85 ss.mm.ii.); b) manifatturiere e industriali; c) direzionali, di pubblici servizi e professionali; d) di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli configurabili nel settore dell’agroindustria, con esclusione dell’attività di mattatoio, di allevamenti e attività connesse e similari, di frantoi e molitura olive e ogni altra attività che, per carico urbanistico e impatto ambientale indotto, trovano localizzazione in aree appositamente destinate del PRG comunale; e) commerciali al dettaglio con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq, 1.500 (tipologia dimensionale delle medie strutture M1 e M2, così come disciplinate dall’art. 16 comma 5 della L.R. 24/2015 e ss.mm.ii. “Codice del Commercio”); f) interventi e attività costituenti opera di urbanizzazione e/o servizi a scala urbana, produzione di energia e 1 altri servizi tecnologici per le imprese e, comunque, tutte le attività richiamate all’art. 2 Titolo III delle N.T.E. del PIP.
3. Nelle aree destinate ad Urbanizzazioni Secondarie (di seguito indicate come U.S.) sono ammesse, ai sensi dell’art. 3, co. 6, del vigente Regolamento PIP, le seguenti attività realizzate al servizio alle imprese localizzate nel PIP:
a) ristoranti e mense; b) attività ricettive; c) sportelli bancari e servizi finanziari; d) scuole di formazione; e) attività sportive, ludiche, culturali; f) scuole per l’infanzia; g) mercati; h) uffici pubblici.
4. Sono escluse dalla partecipazione alla presente procedura:
a) tutte le attività classificate come pericolose e/o nocive dalla normativa vigente, definite insalubri;
b) quelle connesse con la lavorazione di pellami e quelle di cui alla parte I del D.M. Sanità del 05/09/1994 pubblicato nel supplemento della G.U. n. 156 del 10/12/1994, in particolare:
•Rifiuti solidi urbani; Rifiuti tossici e nocivi; Impianti e laboratori nucleari; Inceneritori; Industrie Chimiche.
c) attività soggette a rischio di incidente rilevante secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 175 del 17/05/1988;
d) attività di rilevante impatto ambientale ed ogni altra attività e/o opera ritenute dall’Amministrazione Comunale non compatibili con l’ambiente ed il sito insediativo.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
1. I soggetti interessati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza:
a) essere iscritti presso gli appositi registri e/o albi presso la C.C.I.A.A. competente per territorio per l’esercizio dell’impresa (allegare visura camerale);
b) essere in regola con i pagamenti delle somme dovute a titolo di conguaglio relativi a precedenti assegnazioni di lotti PIP (allegato C);
c) di non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Andria (tributi locali, tasse, multe, etc.) (allegato C);
2. Gli interessati dovranno, altresì:
a) possedere i requisiti morali di cui all’art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
b) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
c) non aver riportato condanne penali che incidano sulla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 32 quater c.p.). Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1, co. 2, 640 bis, 644 del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrarre con la P.A.;
d) di non essere stati destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
e) di non essere a conoscenza di essere stati sottoposti a procedimenti penali.
3. In caso di avvio di una nuova impresa e/o di imprese costituende, i richiedenti l’assegnazione dovranno:
a) attestare il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nei relativi Albi presso la C.C.I.A.A.;
b) impegnarsi all’iscrizione non oltre il termine fissato per la stipula della convenzione definitiva di assegnazione del lotto.
4. Detti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda da ogni operatore economico, singolo o associato, da ogni socio in caso di società di persone, e mantenuti fino al termine della procedura in oggetto, culminante con la stipula della Convenzione definitiva, pena la decadenza di diritto dalla assegnazione.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di partecipazione hanno valore di autocertificazione sicché, a seguito delle successive verifiche da parte dell’Ufficio in ordine all’accertamento dei requisiti, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000.
6. Gli istanti, dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di essere perfettamente edotti e di accettare incondizionatamente le norme e gli obblighi derivanti dal presente Bando nonché le clausole della convenzione da stipularsi, sottoscrivendo obbligatoriamente la specifica sezione del modulo di domanda (allegato C).