A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
L’articolo 7, comma 1 del D.P.C.M. n. 159/2013 sancisce le regole per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, con riferimento al genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio.
In particolare, il genitore fa parte del nucleo familiare del minore, salvo che ricorra uno dei seguenti casi:
“a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.”
L’attestazione di estraneità affettiva ed economica del genitore nei confronti del/dei minore/i per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni viene prodotta al compimento dell’iter di seguito indicato.
Si allega il Disciplinare per il rilascio dell’attestazione di abbandono del coniuge o di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 adottato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 2 del 01/04/2025.
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
L’istruttoria di che trattasi deve concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della istanza formale delle persone interessate e previa relazione dell’Assistente Sociale incaricata all’approfondimento del caso e alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell’accertamento delle condizioni di estraneità.
Successivamente il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune certifica:
Gli atti di accertamento delle condizioni di estraneità affettiva ed economica del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale mantengono la loro efficacia sino al 15 gennaio dell’anno successivo alla loro presentazione (data di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica).
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un'attestazione.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio